La nuova disciplina antiriciclaggio: cosa cambia?
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, attuativo della IV direttiva Antiriciclaggio, ha esteso la platea dei soggetti obbligati alle prescrizioni in materia di antiriciclaggio e li ha riclassificati in cinque categorie:
- gli intermediari bancari e finanziari (le banche, le Sim e le Sgr, ecc.);
- gli altri operatori finanziari (le società fiduciarie, i mediatori creditizi, ecc.);
- i professionisti (i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi; i notai e gli avvocati; i revisori legali e le società di revisione legale, ecc.);
- gli altri operatori non finanziari (esercenti le attività di commercio di cose antiche, case d’asta, gallerie di arte; operatori professionali in oro; agenti immobiliari; mediatori civili, esercenti attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate, ecc.);
- i prestatori di servizi di gioco.
La nuova normativa antiriciclaggio ha mantenuto invariati gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione documentale e di segnalazione delle operazioni sospette, già posti a carico dei soggetti destinatari, tuttavia ha introdotto alcune novità.
Pur riconfermando la distinzione tra adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata, il D.Lgs. 90/2017 ha ampliato il concetto di approccio basato sul rischio (risk based approach), ha rafforzato l’obbligo di adeguata verifica semplificata ed ha esteso il campo di applicazione dell’adeguata verifica rafforzata.
L’obbligo di tenuta del Registro Antiriciclaggio, sia esso cartaceo, che in forma di archivio unico informatico è stato abolito e quindi sono venuti meno gli obblighi di registrazione e le relative sanzioni di omessa, tardiva o incompleta registrazione.
E’ stato invece rafforzato l’obbligo di conservazione, che nell’attuale formulazione riguarda tutti i dati, i documenti e le informazioni “utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Uif o da altra Autorità competente”.
Analisi dei rischi e definizione di un modello di organizzazione gestione e controllo antiriciclaggio
Il D.lgs. 231/07, così come modificato dal decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, l'adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli adempimenti antiriciclaggio e l'implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.
Alla luce della nuova normativa occorre implementare un programma di intervento che preveda un’adeguata valutazione dei rischi di riciclaggio (risk based approach) attraverso l’analisi della tipologia di clientela, del tipo di prestazione professionale, dell’operazione o transazione posta in essere, al fine di sviluppare politiche, procedure e sistemi di controllo che garantiscano la corretta gestione di tali rischi ed il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e dell’appropriata conservazione della documentazione previsti dalla normativa vigente.
I servizi offerti
LexforBusiness fornisce la più ampia consulenza in materia di antiriciclaggio al fine di garantire il pieno rispetto di tutti i vincoli normativi previsti dal decreto legislativo 231/2007 così come modificato dal D.Lgs. 90/2017 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849.
Il nostro team di professionisti formato da Dottori Commercialisti, Avvocati ed esperti di organizzazione aziendale predispone un Modello Organizzativo Antiriciclaggio, per gestire e controllare gli adempimenti in materia (analisi e valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione di dati, documenti e informazioni), da fornire in caso di controlli da parte della GdF o dell’UIF a dimostrazione che le misure adottate risultano coerenti e commisurate agli specifici rischi di riciclaggio rilevati e analizzati.