La responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico una forma di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nell’interesse o a vantaggio del soggetto collettivo, da dirigenti, dipendenti e coloro che operano in nome e per conto dell’ente stesso.
Tale responsabilità, che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno commesso materialmente il reato, è una responsabilità diretta e autonoma, che comporta pesanti sanzioni pecuniarie a carico dell’ente, oltre alla possibile applicazione di sanzioni interdittive (sospensione o revoca di concessioni e licenze, esclusione da finanziamenti e contributi, e, per i casi più gravi, sospensione dall’esercizio dell’attività d'impresa).
Il Legislatore, tuttavia, ha previsto un esonero della responsabilità qualora il soggetto collettivo dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, precedentemente alla commissione dell’illecito, un Modello di Organizzazione gestione e controllo, atto a prevenire i reati verificatisi, nonché di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’Organismo di Vigilanza (OdV).